Negli ultimi anni, l’Italia ha intrapreso un percorso di riforma volto a rendere il Paese più competitivo sul piano fiscale e attrattivo nei confronti di individui con elevata capacità contributiva, investitori e imprenditori internazionali.
In questo contesto, l’articolo 24-bis del TUIR rappresenta una delle leve più efficaci introdotte dal legislatore per incentivare il rientro o il trasferimento in Italia di contribuenti ad alto reddito.
Questo regime opzionale, introdotto con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 152 a 159, Legge n. 232/2016), è noto anche come “norma CR7”, poiché rese possibile il trasferimento in Italia di Cristiano Ronaldo a condizioni fiscali particolarmente vantaggiose.
La disposizione consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che non siano state residenti nel Paese per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti, di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva forfettaria pari a 200.000 euro per ciascun periodo d’imposta (inizialmente fissata in 100.000 euro).
L’imposta è dovuta sui redditi di fonte estera, indipendentemente dal loro ammontare effettivo.
In altri termini, il contribuente che sceglie di diventare fiscalmente residente in Italia può sostituire la tassazione ordinaria IRPEF con una flat tax annuale che copre integralmente tutti i redditi prodotti al di fuori dei confini nazionali, senza doverli indicare singolarmente in dichiarazione.
Rimangono invece soggetti alle regole ordinarie i redditi di fonte italiana, nel rispetto del principio di territorialità dell’imposta.
Un beneficio estensibile ai familiari
Uno degli aspetti più interessanti del regime riguarda la possibilità di estendere l’opzione ai familiari del neo-residente.
I soggetti appartenenti al nucleo familiare che trasferiscono anch’essi la residenza fiscale in Italia possono infatti usufruire del medesimo regime agevolato, versando una imposta sostitutiva ridotta a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
La durata complessiva del regime è fissata in un massimo di quindici anni, un orizzonte temporale che consente una pianificazione patrimoniale e fiscale di medio-lungo periodo.
L’adesione comporta inoltre rilevanti semplificazioni e agevolazioni patrimoniali, tra cui l’esenzione dall’obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW), l’esenzione da IVIE e IVAFE, imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i beni situati fuori dall’Italia.
Tali elementi rendono il regime particolarmente interessante per chi possiede patrimoni diversificati a livello internazionale o intende riorganizzare la propria struttura patrimoniale in un contesto di stabilità normativa e convenienza fiscale.
Come si esercita l’opzione
L’opzione per il regime può essere esercitata:
- direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia; oppure
- nella dichiarazione del periodo successivo, per coloro che preferiscono far decorrere gli effetti dell’opzione dall’anno seguente.
Tale flessibilità tutela i casi in cui il contribuente decida di aderire al regime solo dopo aver consolidato il proprio trasferimento.
L’adesione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva, che deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi.
Nella dichiarazione dei redditi italiana il contribuente deve indicare:
- l’attestazione dello status di non residente per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti;
- la giurisdizione estera di residenza fiscale prima dell’esercizio dell’opzione;
- le eventuali giurisdizioni escluse dall’applicazione del regime, per le quali si intende mantenere la tassazione ordinaria dei redditi esteri.
È importante precisare che non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva, anche per un solo anno, comporta la decadenza immediata e definitiva dal regime, senza possibilità di rinnovo, a tutela della serietà e della continuità dell’opzione.
Interpello probatorio: una tutela preventiva
Il contribuente può inoltre presentare preventivamente un interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), al fine di ottenere conferma della sussistenza dei requisiti di accesso.
L’istanza deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza, ed è efficace a partire da tale periodo.
Pur non essendo obbligatorio, il parere preventivo rappresenta nella prassi una garanzia di certezza giuridica e uno strumento utile per prevenire contestazioni in sede di accertamento, soprattutto nei casi di residenze internazionali complesse o situazioni di doppia residenza.
Conclusioni
Il regime dei “neo-residenti” delineato dall’art. 24-bis TUIR si conferma come uno degli strumenti più incisivi della politica fiscale italiana per attrarre individui ad alto reddito e patrimoni internazionali.
Oltre a favorire l’afflusso di capitali, contribuisce a posizionare l’Italia come una giurisdizione moderna, stabile e fiscalmente competitiva, in grado di coniugare attrattività economica e rispetto dei principi tributari internazionali.
