Assegnazione agevolata dei beni ai soci: riapertura della finestra agevolativa

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) è stata reintrodotta l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, un’opportunità strategica che consente alle società di razionalizzare la propria struttura patrimoniale, con significativi vantaggi fiscali. Il nuovo termine per perfezionare l’operazione è fissato al 30 settembre 2025.

Questa misura, già prevista in passato e molto attesa dagli operatori economici, consente il trasferimento agevolato ai soci di determinati beni societari, con l’applicazione di un regime fiscale di favore. 

Rappresenta uno strumento utile per l’ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare non strumentale, riducendo la pressione fiscale latente su plusvalenze e riserve.

1. Soggetti ammessi alla procedura agevolata

Possono accedere all’assegnazione agevolata purché residenti nel territorio dello Stato:

  • Le società di persone (SNC, SAS) e le società di capitali (SRL, SPA, SAPA)
  • Le società in liquidazione, le società di armamento e le società di fatto che esercitano attività commerciale
  • Le società che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

È richiesto che i soci risultino iscritti nel libro soci (o siano titolari di quote o azioni con data certa) entro il 30 settembre 2024, o al massimo entro il 30 gennaio 2025 con atto avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La norma nulla dispone in merito alla “qualifica” di socio, che, come precisa la citata Circ. AE 1° giugno 2016 n. 26/E, possono essere rappresentati anche da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato.

Il beneficio si estende anche:

  • Agli eredi, purché il de cuius rivestisse la qualifica di socio alla data del 30 settembre 2024 e sia intervenuta l’accettazione dell’eredità
  • Ai soci effettivi che abbiano intestato le partecipazioni a società fiduciarie, se queste risultano nel libro soci alla data chiave, e se il mandato fiduciario è sorto precedentemente.

Per le società di persone prive di libro soci, la qualifica di socio deve risultare da un atto avente data certa (es. atto costitutivo invariato, atto di cessione).

In caso di fusioni o scissioni, si applica il principio di continuità fiscale: la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni, possono procedere all’assegnazione dei beni anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse. In ogni caso, i soci devono risultare come tali presso la società di provenienza alla data del 30 settembre 2024.

2. Beni interessati

L’agevolazione si applica esclusivamente a:

  • Immobili non strumentali per destinazione, ovvero non utilizzati direttamente nell’attività caratteristica dell’impresa (es. fabbricati locati, terreni, immobili patrimonio)
  • Beni mobili registrati, come imbarcazioni, aeromobili e autoveicoli, anch’essi non impiegati come beni strumentali.

 

Restano esclusi i beni utilizzati per l’attività caratteristica e i beni merce.

3. Regime fiscale agevolato

L’impianto fiscale dell’assegnazione prevede:

a. Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura:
  • 8% sulla differenza tra il valore normale (articolo 9, comma 3, del TUIR) dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto
  • 10,5% per le società considerate “non operative” in almeno due dei tre esercizi precedenti (2022–2024).

È ammessa la determinazione del valore normale secondo il valore catastale per gli immobili calcolato secondo quanto prescritto dall’articolo 52, comma 4, del Testo unico dell’imposta di registro.

Inoltre, la norma prevede che il valore dell’immobile, qualora il corrispettivo dell’operazione risulti inferiore sia al valore di mercato che a quello catastale, vada determinato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Inoltre, è esclusa l’applicazione della presunzione di distribuzione prioritaria di utili e riserve di utili (art. 47 c. 1, 5, 6, 7 e 8 TUIR).

In ogni caso, al c. 34, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscale delle azioni o delle quote possedute.

b. Riserve in sospensione d’imposta
  • Assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%.
c. Imposte indirette
  • Imposta di registro in misura fissa o ridotta all’1,5% (anziché 3%)
  • Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, salvo eccezioni).
4. Adempimenti e scadenze

Atto di assegnazione o cessione: da effettuarsi entro il 30 settembre 2025.

Versamento dell’imposta sostitutiva:

  • 60% entro il 30 settembre 2025
  • 40% entro il 30 novembre 2025.

 

I versamenti vanno effettuati tramite modello F24, utilizzando codici tributo che saranno indicati dall’Agenzia delle Entrate.

5. Considerazioni operative e vantaggi

L’assegnazione agevolata si conferma uno strumento efficace per:

  • Razionalizzare il patrimonio immobiliare delle società, separando i beni strumentali da quelli non operativi
  • Anticipare la tassazione delle plusvalenze a un’aliquota ridotta, rispetto al regime ordinario IRPEF/IRES
  • Facilitare il passaggio generazionale o la dismissione di rami d’azienda
  • Ridurre l’imposizione indiretta (registro, ipotecarie, catastali).

Autore

  • Si occupa di Pianificazione fiscale, Consulenza societaria e fiscale, Operazioni straordinarie, Perizie e Valutazioni d’azienda, Holding, Cripto-attività, Assistenza contrattuale. Ricopre cariche di Sindaco e/o Revisore Legale.

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