L’imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE)

L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) è stata introdotta dall’art. 19, commi 13-19, del D.L. 201/2011 a partire dal 2012. Si tratta di un’imposta patrimoniale che colpisce gli immobili posseduti all’estero da persone fisiche residenti in Italia, a qualsiasi uso destinati.

Soggetti passivi

Sono tenuti al pagamento dell’IVIE:

  • le persone fisiche residenti in Italia;
  • dal 2020, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia;
  • più in generale, i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990.

L’imposta si applica anche nel caso in cui gli immobili siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria o siano formalmente intestati ad entità giuridiche (società, fondazioni o trust) che agiscono quali persone interposte, mentre l’effettiva disponibilità è attribuibile a persone fisiche residenti.

Aliquota e base imponibile

L’imposta è commisurata alla quota e al periodo di possesso dell’immobile, calcolato in mesi:

  • l’aliquota era del 7,6 per mille fino al 31.12.2023;
  • dal 1.1.2024 l’aliquota dell’IVIE è stata elevata all’1,06% (art. 1, co. 91, lett. a), L. 30.12.2023, n. 213).

La base imponibile varia in base alla localizzazione dell’immobile:

  • per gli immobili situati nella UE o in Islanda e Norvegia: la base imponibile è quella utilizzata dallo stato estero per applicare le imposte sul patrimonio o, se mancante, dal valore di acquisto o dal valore di mercato;
  • per gli immobili situati nel Regno Unito: fino al 2020, la base imponibile era costituita dal valore medio attribuito ai fini della “Council Tax”; dal 2021 si applicano le norme previste per gli Stati non appartenenti alla UE;
  • per gli altri immobili: la base imponibile è costituita dal costo di acquisto o, se mancante, dal valore di mercato.

Agevolazioni e detrazioni

Sono previste alcune agevolazioni:

  • fino all’anno 2015 l’aliquota era ridotta dal 7,6 al 4 per mille se l’immobile costituiva l’abitazione principale (e relative pertinenze) con detrazione di € 200 per il periodo in cui si considera abitazione principale;
  • la detrazione per il 2012 e 2013 era incrementata di € 50 per ogni figlio fino a 26 anni convivente fino ad un massimo di € 400;
  • dall’1.1.2016 l’IVIE non si applica nei casi in cui l’abitazione è considerata principale.

Agevolazioni e detrazioni

Sono previste alcune agevolazioni:

  • fino all’anno 2015 l’aliquota era ridotta dal 7,6 al 4 per mille se l’immobile costituiva l’abitazione principale (e relative pertinenze) con detrazione di € 200 per il periodo in cui si considera abitazione principale;
  • la detrazione per il 2012 e 2013 era incrementata di € 50 per ogni figlio fino a 26 anni convivente fino ad un massimo di € 400;
  • dall’1.1.2016 l’IVIE non si applica nei casi in cui l’abitazione è considerata principale.

Versamento

Il versamento dell’imposta sul valore degli immobili all’estero si effettua alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

Effetti sulla tassazione dei redditi

La tassazione del reddito prevista dall’art. 70, co. 2, non si applica sulle abitazioni principali e sugli immobili non locati assoggettati ad IVIE. In sostanza, è stata eliminata la concorrenza di tali immobili alle imposte sui redditi, come avviene già per gli immobili soggetti all’IMU.

Ne consegue che, nel caso in cui lo Stato estero preveda, nella sua legislazione interna, la tassazione dell’immobile secondo criteri di tipo catastale o similari, tale ammontare non concorrerà alla formazione del reddito in Italia in base alla valutazione effettuata dallo Stato estero se l’immobile è soggetto a IVIE.

Obblighi dichiarativi

Gli immobili detenuti all’estero devono essere segnalati nel quadro RW del modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini dell’assolvimento degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e al fine di liquidare l’eventuale IVIE.

Tassazione degli immobili all’estero detenuti da società

La tassazione degli immobili situati all’estero e posseduti da società residenti in Italia segue regole specifiche che variano in base alla tipologia di immobile e al suo utilizzo.

Immobili-patrimonio all’estero

Per gli immobili-patrimonio (non strumentali all’attività d’impresa) situati all’estero, la tassazione avviene in funzione del regime di tassazione previsto dalla normativa estera:

  • se l’immobile è soggetto alle imposte sui redditi estere, concorre alla formazione del reddito d’impresa per l’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata dallo Stato estero per il corrispondente periodo d’imposta;
  • se il periodo d’imposta estero è diverso da quello italiano, si considera il valore risultante dal periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano;
  • se l’immobile non è soggetto alle imposte estere, esso concorre alla formazione del reddito d’impresa per l’85% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta (la deduzione accordata è pari ad una percentuale forfetaria del 15%).

Le spese relative a tali immobili sono indeducibili.

Modalità di insediamento all’estero

 

Le società possono detenere immobili all’estero attraverso diverse modalità:

  • tramite una stabile organizzazione (“branch”): in questo caso, il reddito d’impresa prodotto è tassato nel Paese di produzione del reddito;
  • tramite una società controllata estera: in questo caso, gli utili saranno tassati in capo alla società italiana al momento della distribuzione, con possibilità di fruire dell’esenzione al 95%.

Società ed enti commerciali non residenti

Per le società ed enti commerciali non residenti che possiedono immobili in Italia:

  • se sono privi di stabile organizzazione in Italia, il reddito complessivo si determina secondo le norme dell’Irpef che regolano le varie categorie di redditi prodotti in Italia;
  • se hanno una stabile organizzazione in Italia, si applicano le norme specifiche previste dall’art. 152 del TUIR.

Autore

  • Svolge il ruolo di Sindaco e Revisore Legale in importanti società nazionali. Si occupa di Pianificazione fiscale, Consulenza societaria e fiscale, Operazioni straordinarie, Perizie e Valutazioni d’azienda, Assistenza contabile e fiscale.

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