Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il legislatore ha introdotto una misura fiscale temporanea denominata “IRES premiale”, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese, la realizzazione di investimenti innovativi e l’incremento occupazionale. La misura si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, applicabile al solo periodo d’imposta 2025, a condizione che l’impresa soddisfi una serie di requisiti stringenti e interconnessi.
Un incentivo che, se ben compreso e pianificato, può tradursi in risparmi fiscali significativi e, al tempo stesso, in un’occasione per rafforzare la struttura produttiva e organizzativa dell’impresa. Il decreto attuativo del Ministero dell’Economia (DM 8 agosto 2025) ha chiarito modalità operative, ambito soggettivo e cause di decadenza, confermando il carattere selettivo ma anche strategico dell’agevolazione.
Chi può beneficiarne
Il perimetro dei soggetti ammessi è piuttosto ampio: si tratta dei soggetti passivi IRES, comprese le società di capitali, le cooperative, i trust commerciali e gli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia. La misura si estende anche agli enti non commerciali, ma limitatamente al reddito derivante dall’attività d’impresa.
Restano però esclusi:
- i soggetti in liquidazione ordinaria o in procedure concorsuali a carattere liquidatorio;
- le imprese che applicano regimi forfetari o semplificati (come la tonnage tax o la determinazione catastale del reddito);
- coloro che nel 2024 hanno adottato la contabilità semplificata.
Interessante è l’apertura ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale: in questi casi, la riduzione IRES si applica al reddito concordato, in quanto non assimilabile a un regime forfetario.
Le tre condizioni fondamentali
Accedere all’IRES premiale non è automatico: è necessario rispettare tre condizioni cumulative, che coinvolgono la destinazione degli utili 2024, la realizzazione di investimenti produttivi e l’incremento occupazionale.
Accantonamento dell’utile 2024
Almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024 deve essere accantonato ad apposita riserva. L’interpretazione ministeriale ammette, tra le riserve valide, anche quelle legali e statutarie, nonché gli utili destinati a copertura di perdite. Non sono invece ammessi acconti sui dividendi né distribuzioni anche parziali oltre la soglia minima prevista.
Investimenti qualificati
Una quota non inferiore al 30% dell’utile accantonato, e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023, deve essere reinvestita in beni materiali o immateriali 4.0 o 5.0, secondo quanto previsto dalla L. 232/2016 e dal DL 19/2024.
Gli investimenti devono essere:
- nuovi e strumentali;
- interconnessi e destinati a strutture produttive italiane;
- realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026.
L’interconnessione deve permanere per almeno metà del cosiddetto periodo di sorveglianza, che si estende fino al quinto anno successivo all’investimento.
Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro.
Incremento occupazionale
Il terzo requisito impone:
- il mantenimento della media occupazionale (in ULA) rispetto al triennio precedente;
- la realizzazione di un incremento di almeno l’1% dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al 2024 (minimo: un’assunzione);
- l’assenza di ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO nel 2024 e 2025, salvo eventi straordinari non imputabili all’impresa.
Come si applica l’IRES premiale
La riduzione dell’aliquota si applica al reddito d’impresa del periodo d’imposta 2025, con indicazione in dichiarazione (modello Redditi 2026). L’impresa può scegliere di non utilizzare perdite pregresse per aumentare la quota di reddito agevolabile, derogando all’art. 84 del TUIR.
Nel caso di consolidato fiscale, ogni società calcola autonomamente l’importo su cui si applica la riduzione, che confluisce nel reddito complessivo della controllante. In presenza di trasparenza fiscale, l’agevolazione è trasmessa pro quota ai soci.
Decadenza e monitoraggio
Il beneficio può decadere in due casi principali:
- distribuzione anticipata dell’utile accantonato: se la riserva viene distribuita (al netto della parte usata per copertura perdite) entro il 31 dicembre 2026, il beneficio viene perso integralmente;
- dismissione o delocalizzazione dei beni agevolati: se entro cinque anni i beni vengono venduti, destinati all’estero o a usi estranei all’impresa, si perde l’agevolazione, salvo sostituzione con beni equivalenti (art. 1, co. 35, L. 205/2017).
In caso di decadenza, l’impresa deve versare la differenza d’imposta (dal 20% al 24%) entro il termine previsto per il saldo del periodo d’imposta in cui si è verificata la violazione.
Cumulo con altri incentivi
L’IRES premiale è cumulabile con altri incentivi, come:
- il credito d’imposta per investimenti 4.0 (L. 178/2020);
- il credito d’imposta transizione 5.0 (DL 19/2024).
Il cumulo è ammesso nei limiti del costo rimasto effettivamente a carico dell’impresa, evitando sovracompensazioni.
Un incentivo selettivo, ma di ampio impatto
L’IRES premiale si presenta come un incentivo mirato, che premia le imprese virtuose capaci di non distribuire gli utili, reinvestire in innovazione e creare nuova occupazione stabile. La sua efficacia, tuttavia, dipenderà dalla capacità delle imprese di pianificare strategicamente utili e investimenti già a partire dal 2024, per poi attuare entro fine 2025 azioni concrete sul fronte produttivo e occupazionale.
Pur essendo limitata a un solo periodo d’imposta, la misura potrebbe aprire la strada a una più ampia riflessione sul ruolo della fiscalità come leva di sviluppo industriale, in un contesto economico che richiede transizione digitale, sostenibilità e capitale umano.
