Definizioni generali
Detenere criptovalute comporta degli obblighi fiscali ai quali anche i soggetti non imprenditori residenti in Italia sono sottoposti. La diffusione di criptovalute come Bitcoin, Ethereum e similari nel corso degli ultimi anni ha visto uno sviluppo notevole e di conseguenza dopo un lungo periodo di vuoto normativo, si è avvertita l’esigenza da parte delle Autorità competenti di definire l’inquadramento giuridico e fiscale di attività e diritti che spesso sfuggono alle categorie tradizionali.
Obiettivo del presente articolo è quello di dare dei chiarimenti riguardo al regime impositivo delle cripto-attività in Italia, in quanto bisogna sempre dichiarare le proprie cripto-attività nel Modello dei Redditi, pagare l’imposta di bollo (che è sempre dovuta) e, nel caso di plusvalenze, pagare le relative imposte.
La disciplina fiscale delle cripto-attività in Italia è stata organicamente definita dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) specifiche disposizioni per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cripto-attività. Tale disciplina risulta ad oggi in costante fermento e variazione.
IL REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2025
Prima di soffermarci sul regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori in relazione all’anno fiscale 2024 (dichiarazione dei redditi 2025), risulta importante dare notizia del fatto che con la Legge di bilancio 2025 sono state introdotte importanti novità normative relativamente al panorama delle criptovalute, la quale ha confermato anche per l’anno impositivo 2025 (dichiarazione dei redditi 2026) come per l’anno impositivo 2024, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% sui redditi derivanti dall’alienazione di cripto-attività.
Questo regime rappresenta una fase transitoria verso un inasprimento della tassazione, che diventerà effettivo a partire dall’anno d’imposta 2026, con l’aumento dell’aliquota al 33%. Una rilevante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 è invece l’eliminazione della soglia di 2.000 euro (valida per l’anno d’imposta 2024), al di sotto della quale le plusvalenze derivanti dalle cripto-attività non avevano rilevanza ai fini reddituali.
Pertanto, per la dichiarazione del 2025, che è relativa all’anno d’imposta 2024, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro.
L’EVENTO FISCALMENTE RILEVANTE
Si precisa che, in ogni caso, non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
Ai sensi dell’art. 68 del TUIR, le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse da documentarsi a cura del contribuente, che si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
Inoltre, secondo le indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30, risulta tassato l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o servizio, l’utilizzo di una valuta virtuale per l’acquisto di un NFT e la conversione di una valuta virtuale in euro, o in altre valute (FIAT), mentre lo scambio tra valute virtuali è esente come lo scambio tra NFT (anche diversi).

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE DELLE CRIPTO
Come anticipato, la dichiarazione delle cripto-attività possedute è sempre dovuta, pertanto tutti i possessori di criptovalute, indipendentemente dal fatto che siano detenute su Exchange italiani o esteri, devono obbligatoriamente compilare il quadro RW della dichiarazione dei Redditi al fine di assolvere agli adempimenti relativi agli obblighi di monitoraggio fiscale.
L’omessa dichiarazione delle cripto-attività detenute può comportare sanzioni amministrative significative, in linea con quanto previsto per gli altri investimenti esteri o attività finanziarie detenute all’estero.
Di conseguenza, con le novità apportate alla disciplina delle cripto-attività, per i contribuenti risulterà fondamentale monitorare accuratamente le proprie operazioni, conservare documentazione idonea a supportare i valori dichiarati e i costi di acquisto e valutare l’opportunità di aderire al regime di rivalutazione per evitare future contestazioni o imposte più gravose.
In merito a quest’ultimo punto, per favorire l’emersione dei patrimoni in cripto-attività, è previsto un regime opzionale di rivalutazione del valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025, con il pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata pari al 18% sul valore risultante da una perizia giurata rendendo così fiscalmente rilevante un nuovo valore di acquisto ai fini del calcolo delle plusvalenze future. L’imposta sostitutiva in esame dev’essere versata entro il 30 novembre 2025 e può essere rateizzata fino a un numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire da tale data.
Il possesso di cripto-attività deve essere valutato anche ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, la quale per i soggetti non imprenditori adotta un’aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille annuo del relativo valore di mercato del portafoglio cripto-attività al 31 dicembre. L’imposta verrà liquidata all’interno del quadro RW dei Modelli dei Redditi.

OBBLIGHI IMPOSITIVI DELLE CRIPTO
Oltre agli obblighi dichiarativi, come sopra evidenziati, non per ultimo preme ricordare anche gli obblighi più strettamente impositivi.
Risulta importante compilare il riquadro RT del Modello dei Redditi, che è quello che poi determinerà il livello impositivo. Le plusvalenze e i proventi così determinati secondo le regole esposte nei precedenti paragrafi, sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%. L’imposta sostitutiva deve essere liquidata dai soggetti non imprenditori residenti in Italia nella propria dichiarazione dei redditi, nel quadro RT.
In questa sezione vanno riportati tutti i corrispettivi che sono collegati ad un evento fiscalmente rilevante (non solo la cessione, quindi, ma anche ad esempio la permuta quando essa è avvenuta tra due cripto-attività che non hanno uguali caratteristiche e funzioni) nonché i relativi costi di acquisto. Tali valori dovranno esseri convertiti in euro.