Nel panorama della fiscalità immobiliare italiana, uno dei principi cardine che regolano la tassazione indiretta delle compravendite e delle locazioni è quello della alternatività tra IVA e imposta di registro. Tale principio, introdotto per evitare la duplicazione d’imposte sul medesimo atto, stabilisce che un’operazione assoggettata ad IVA, anche se esente, non può essere contemporaneamente gravata da imposta di registro in misura proporzionale.
In questi casi, infatti, l’imposta di registro si applica in misura fissa, generalmente pari a 200 euro.
Si tratta di un meccanismo di equilibrio tra due diversi regimi impositivi che si alternano, e che assume una particolare rilevanza nel settore immobiliare, dove le transazioni possono coinvolgere soggetti con differenti qualifiche (privati, imprese costruttrici, società immobiliari, soggetti IVA non costruttori) e riguardare beni con destinazioni diverse (fabbricati abitativi, strumentali, terreni, ecc.).
Il riferimento normativo: l’articolo 40 del Testo Unico dell’Imposta di Registro
Il principio di alternatività trova fondamento nell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – TUR), il quale dispone che:
“Se un atto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, anche se esente, l’imposta di registro si applica in misura fissa”
La ratio della norma è chiara: evitare che un’unica operazione venga tassata due volte, una volta in base al valore aggiunto (IVA) e una seconda volta in base al valore del trasferimento (imposta di registro).
Ne consegue che, ogniqualvolta una cessione o locazione immobiliare rientri nel campo di applicazione dell’IVA, anche se in esenzione, l’imposta di registro – nonché le imposte ipotecaria e catastale – si applicano in misura fissa.
La disciplina IVA delle cessioni immobiliari
La disciplina IVA applicabile alle cessioni immobiliari è contenuta nell’art. 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/1972, che individua i casi in cui la vendita di fabbricati è imponibile o esente.
a) Fabbricati abitativi
Le cessioni di fabbricati abitativi sono:
Imponibili IVA se effettuate dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori;
Esenti IVA se effettuate oltre cinque anni dalla fine dei lavori, salvo opzione per l’imponibilità esercitata dal venditore nell’atto notarile.
b) Fabbricati strumentali
Le cessioni di fabbricati strumentali (cioè utilizzabili solo per finalità d’impresa o professionali, ad esempio gli immobili accatastati in categoria A/10, B, C, D, E) sono:
Imponibili IVA se effettuate dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall’ultimazione;
Esenti IVA, salvo opzione per l’imponibilità, se avvengono successivamente ai cinque anni o da parte di soggetti non costruttori.
Effetti dell’alternatività sull’imposta di registro
Il meccanismo di alternatività comporta che:
Se la cessione è imponibile IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa (€200), così come le imposte ipotecaria e catastale (€200 ciascuna).
Se la cessione è esente IVA ma rientra comunque nel campo di applicazione dell’imposta, si applica lo stesso principio di alternatività: registro fisso €200, imposte ipocatastali fisse.
Solo se la cessione è fuori campo IVA (ad esempio, tra privati o tra soggetti non IVA), l’imposta di registro si applica in misura proporzionale (2% o 9% a seconda della tipologia di immobile), con imposte ipotecaria e catastale ridotte (€50 ciascuna).
Esempi pratici di applicazione
a) Vendita di un fabbricato abitativo da impresa costruttrice entro 5 anni
Regime IVA: imponibile (10% o 22% se di lusso);
Imposte indirette: registro € 200, ipotecaria € 200, catastale € 200.
b) Vendita oltre 5 anni da impresa costruttrice senza opzione per IVA
Regime IVA: esente;
Registro: € 200;
Ipotecaria: € 200;
Catastale: € 200.
c) Vendita tra privati
Regime IVA: fuori campo;
Registro: 9% (o 2% prima casa);
Ipotecaria: € 50;
Catastale: € 50.
d) Vendita da soggetto IVA non costruttore
Regime IVA: esente (art. 10, n. 8-bis);
Registro: € 200;
Ipotecaria: € 200;
Catastale: € 200.
Come si può osservare, l’imposta di registro proporzionale trova applicazione soltanto quando l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ossia quando né il venditore né la natura dell’immobile consentono l’assoggettamento al tributo sul valore aggiunto.
Le locazioni immobiliari
Il principio di alternatività si applica anche alle locazioni immobiliari.
Le locazioni di fabbricati abitativi sono generalmente esenti da IVA (art. 10, n. 8 del DPR 633/72) e soggette a registro proporzionale (2%), salvo il caso in cui il locatore sia impresa costruttrice e opti per l’imponibilità.
Per i fabbricati strumentali, invece, la locazione è di norma esente, ma il locatore può scegliere di applicare l’IVA con aliquota ordinaria (22%), beneficiando in tal caso del registro fisso (€200).
L’opzione per l’imponibilità IVA
La normativa consente, nei casi di operazioni normalmente esenti, di optare per l’imponibilità IVA.
Questa possibilità può risultare particolarmente vantaggiosa quando il venditore (impresa o società immobiliare) ha sostenuto costi con IVA detraibile per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile, poiché l’opzione consente di recuperare l’imposta e di evitare rettifiche della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72.
L’opzione deve essere espressa nell’atto notarile e comporta, come visto, l’applicazione del registro, dell’ipotecaria e della catastale in misura fissa.
Cessioni escluse da IVA
Sono escluse dal campo di applicazione IVA (e dunque soggette a imposta di registro proporzionale):
le cessioni tra privati;
le cessioni da parte di soggetti non IVA (ad esempio, enti non commerciali, società semplici non esercenti attività d’impresa);
i trasferimenti a titolo gratuito (donazioni, successioni).
In tali ipotesi, il tributo principale è l’imposta di registro, applicata in misura proporzionale al valore dell’immobile, e non trova applicazione il principio di alternatività.
In particolare:
L’imposta di registro nella vendita di immobili abitativi si applica sul valore dell’immobile, che può essere determinato in due modi:
Sul prezzo dichiarato nell’atto di compravendita.
Sul valore catastale dell’immobile, se il contribuente opta per il sistema del “prezzo-valore”.
Il sistema del “prezzo-valore” consente di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, che deve comunque essere indicato nell’atto. Questo sistema si applica esclusivamente alle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Imposte ipotecaria e catastale
Le imposte ipotecaria e catastale seguono, di regola, lo stesso regime dell’imposta di registro:
Misura fissa (€ 200 ciascuna) per operazioni soggette ad IVA (anche in esenzione);
Misura proporzionale (2% e 1% rispettivamente) per le cessioni escluse da IVA e soggette a registro proporzionale.
Tuttavia, in presenza di agevolazioni (ad esempio, prima casa), tali imposte possono essere ridotte a € 50 ciascuna.
Considerazioni conclusive
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro rappresenta uno dei pilastri dell’imposizione indiretta italiana, garantendo coerenza e neutralità al sistema tributario.
La corretta individuazione del regime fiscale applicabile a ciascuna operazione immobiliare – imponibilità, esenzione o esclusione da IVA – è fondamentale per evitare errori nella determinazione delle imposte dovute e per ottimizzare la pianificazione fiscale delle operazioni di acquisto, vendita o locazione.
Nel contesto attuale, caratterizzato da una forte attenzione dell’Amministrazione finanziaria al comparto immobiliare, è opportuno che le imprese e i professionisti verifichino con attenzione la qualifica soggettiva delle parti, la destinazione dell’immobile e le eventuali opzioni esercitabili.
