La disciplina Ires delle remunerazioni su titoli e strumenti finanziari

Il contesto economico

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da una ritrovata redditività dei mercati obbligazionari e da un crescente interesse verso strumenti a reddito fisso, sempre più società italiane – incluse PMI, holding di partecipazioni, società immobiliari e veicoli finanziari – utilizzano portafogli di titoli di Stato e obbligazioni corporate come strumenti di gestione della liquidità aziendale.

La ricerca di rendimenti stabili, unitamente alla necessità di diversificazione bancaria, ha reso questi investimenti una componente strutturale nella pianificazione finanziaria d’impresa. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, il trattamento dei proventi obbligazionari varia sensibilmente a seconda della natura del soggetto investitore.

Il regime di tassazione per i soggetti IRES

A differenza delle persone fisiche, che beneficiano di un’imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato e del 26% sulle obbligazioni corporate, per i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti) i rendimenti derivanti da strumenti obbligazionari concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, secondo le regole del reddito d’impresa e senza applicazione di imposte sostitutive.

Il principio cardine è quello della competenza economica, sancito dall’articolo 89 del TUIR: gli interessi, le cedole e gli altri proventi vanno imputati all’esercizio in cui maturano, indipendentemente dal momento dell’incasso. Di conseguenza, la tassazione dei rendimenti obbligazionari per i soggetti IRES è ordinaria, con applicazione dell’aliquota IRES del 24%.

Gli interessi e gli altri proventi derivanti da titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT) o da titoli emessi da Stati esteri “white list” (cioè a fiscalità ordinaria e non privilegiata, come stabilito dal D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche) non beneficiano dell’imposta sostitutiva del 12,5%.

Per le imprese, tali rendimenti confluiscono interamente nel reddito d’impresa e vengono tassati in dichiarazione, al pari di qualunque altro componente positivo di reddito.

Inoltre, le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei titoli rilevano fiscalmente secondo i criteri di competenza. Le minusvalenze sono deducibili, mentre le plusvalenze possono essere rateizzate in cinque esercizi qualora i titoli siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e detenuti da oltre tre anni, in conformità con le regole generali del TUIR.

Anche per le obbligazioni emesse da società italiane, i redditi percepiti dai soggetti IRES seguono le regole ordinarie del reddito d’impresa.

Gli interessi attivi maturati costituiscono componenti positivi di reddito, mentre le minusvalenze o svalutazioni sono deducibili in base ai principi contabili e alle disposizioni fiscali vigenti.

La ritenuta

L’eventuale ritenuta operata dagli intermediari finanziari italiani (ai sensi dell’art. 26 del DPR 600/1973) ha valore di acconto e non di imposta sostitutiva definitiva, poiché il reddito è comunque assoggettato a tassazione ordinaria in capo al soggetto percettore.

Nel caso di obbligazioni di fonte estera, emesse da soggetti non residenti, il principio resta invariato: i redditi concorrono integralmente al reddito d’impresa e nessuna imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte è applicata in Italia, a meno che l’intermediario sia residente e agisca come sostituto d’imposta.

In quest’ultimo caso, la ritenuta ha valore di acconto, mentre la tassazione effettiva avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Qualora i rendimenti siano già stati tassati nello Stato di emissione, la società italiana può beneficiare del credito d’imposta estero, nei limiti dell’imposta italiana corrispondente (art. 165 TUIR). Tale meccanismo evita fenomeni di doppia imposizione internazionale, in coerenza con i principi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Gli strumenti finanziari partecipativi

Per quanto concerne il regime di tassazione delle remunerazioni derivanti da titoli e strumenti finanziari partecipativi, il legislatore nel corpo dell’articolo 89 del TUIR al comma 3-bis ha previsto la possibilità di beneficiare della detassazione del 95% dei proventi percepiti, limitatamente alla quota non deducibile ai sensi dell’articolo 109 c. 9 del medesimo Testo Unico, anche nell’ipotesi in cui lo strumento non implichi una partecipazione integrale agli utili dell’emittente.  Resta invece ferma la tassazione integrale della componente di natura interessistica, che continua a concorrere alla formazione del reddito imponibile.

Ai fini IRAP, i proventi derivanti da titoli obbligazionari – italiani o esteri – concorrono alla base imponibile secondo quanto rilevato nel conto economico, in linea con il principio di derivazione contabile.

Ciò significa che la tassazione IRAP segue le scritture contabili, senza distinzioni tra titoli di fonte nazionale o estera, e che eventuali minusvalenze incidono simmetricamente sulla base imponibile.

La disciplina fiscale dei rendimenti obbligazionari per i soggetti IRES, nel 2025, conferma un’impostazione di neutralità e integrazione nel reddito d’impresa.

Niente imposte sostitutive, dunque, ma tassazione ordinaria con la possibilità di dedurre i costi, compensare minusvalenze e recuperare le imposte pagate all’estero.

In un contesto di mercato che favorisce il ritorno ai titoli a reddito fisso, questo regime non premia fiscalmente l’investimento obbligazionario, ma garantisce trasparenza, coerenza contabile e piena integrazione con le strategie finanziarie e fiscali dell’impresa.

Autore

  • Si occupa di Pianificazione fiscale, Consulenza societaria e fiscale, Operazioni straordinarie, Perizie e Valutazioni d’azienda, Holding, Cripto-attività, Assistenza contrattuale. Ricopre cariche di Sindaco e/o Revisore Legale.

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